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Cos’è l’APE e perché è indispensabile?

APE, acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, è un documento obbligatorio ed indispensabile per la classificazione energetica di un impianto. La scala che sintetizza la classificazione va dalla lettera A alla lettera G, dove la A rappresenta l’alto grado di efficienza, mentre la G il livello più basso.

Chi redige l’APE?

Un certificatore energetico esperto, dopo apposito sopralluogo, si occuperà di stilare l’APE valutando diversi fattori, tra cui: il grado di isolamento delle pareti, la datazione degli impianti installati, il livello di aria pulita presente nell’appartamento, la qualità degli impianti di climatizzazione e della produzione di acqua calda sanitaria, ecc..

Quanto costa l’APE?

Il prezzo può variare dai 60 ai 300 euro in base all’intervento del tecnico ed alla Regione nella quale viene richiesto. Ogni volta che verranno effettuati lavori di ristrutturazione e riqualificazione occorrerà redigere un nuovo APE.

Perché fare l’APE?

L’APE diventa obbligatorio quando:

– vi è una compravendita di un immobile privato o pubblico;

– vi è una donazione gratuita di un appartamento;

– viene stipulato un contratto di locazione;

– viene pubblicato un annuncio di vendita di un immobile;

– vi è la vendita di una struttura di nuova costruzione;

– vi è la richiesta di incentivi;

– viene effettuata una ristrutturazione superiore al 25% dell’intera superficie di un immobile.

Sono previste sanzioni in caso di mancanza di APE?

Si, sono previste sanzioni amministrative in questi casi specifici:

– assenza di APE per edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro);

– in caso di vendita (sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro);

– in caso di nuovo contratto di locazione (sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro);

– in caso di pubblicazione di offerta di vendita o locazione (sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro).

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